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Coordinatore della sicurezza: chi è e quali compiti ha

rspp in cantiere
Antonio Stasi
21 Maggio 2021

Il coordinatore della sicurezza è la figura professionale che si occupa del coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori edili e di costruzione, e di ridurre i rischi sul lavoro. Quella del coordinatore sicurezza è quindi una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori perché svolge importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.

La figura professionale del coordinatore della sicurezza nei cantieri assume connotazione più specifiche in base al “momento” in cui il professionista è chiamato a offrire la sua prestazione nei cantieri temporanei e mobili. Come previsto dal dlgs 81/2008, il coordinatore sicurezza ricopre ruoli operativi in fase di esecuzione e in fase di progettazione dei lavori. In fase di progettazione è denominato coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP),  in fase di esecuzione coordinatore sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore dell’esecuzione (CSE).

CSP – Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione

Il CSP – Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, interviene appunto durante la fase progettuale dei lavori del cantiere e produce la documentazione necessaria per il suo avvio. In particolare redige:

  • il Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC), documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere;
  • il Fascicolo d’Opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

CSE – Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione

Il CSE – Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, invece, ha un ruolo di supervisione e verifica dell’attuazione di quanto predisposto nella documentazione in fase di progettazione. In particolare, il CSE verifica che:

  • Quanto previsto dal Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) venga messo in atto e rispettato per tutta la durata dei lavori;
  • Esegue opportune azioni di coordinamento e controllo;
  • Verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
  • Verifica la corretta esecuzione del POS – Piano Operativo della Sicurezza;
  • Segnala eventuali abusi o mancanze da parte di imprese, collaboratori, professionisti e altre parte coinvolte nel progetto.

In particolare, ha la facoltà di sospendere i lavori in caso di grave pericolo o gravi mancanze che potrebbero mettere a rischio salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

I compiti del CSE sono regolamentati dall’art. 92 del dlgs 81/2008.

Quando non serve il coordinatore della sicurezza?

La nomina del coordinatore della sicurezza è necessaria tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore della sicurezza prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008). Nei casi invece in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, diventa obbligatorio la nomina del CSE (art. 90 comma 5 del dlgs 81/2008).

Quando non serve il coordinatore della sicurezza è invece nel caso in cui si eseguano lavori privati non soggetti a permesso a costruire e anche quando l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

Come diventare coordinatore della sicurezza

Per diventare coordinatore per la sicurezza e svolgere questa professione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
  • laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Inoltre, il coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad un corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento professionale previsto dai regolamenti nazionali e dalle circolari degli ordini professionali di appartenenza.

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