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Aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza: obblighi, scadenze e sanzioni

due coordinatori per la sicurezza sui cantieri si consultano
Antonio Stasi
14 Settembre 2023

L’aggiornamento del coordinatore sicurezza è obbligatorio in base a quanto descritto dal Decreto legislativo 81/2008 meglio noto come Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori. Molti però sono ancora i dubbi in merito alle scadenze previste nel D.Lgs. 494/96 e nel D.Lgs. 81/2008 relativamente a tutti quei professionisti che si sono abilitati a livello temporale con la precedente o attuale normativa.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori

Il Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori ha introdotto diverse novità per i professionisti del settore edile. In particolare, in merito ai cantieri temporanei e mobili (CSP e SE), e alla figura di coordinatore della la sicurezza e agli obblighi formativi di tale figura.

Nello specifico, il Decreto legge 81/2008 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza nei cantieri a partire dal 15 maggio 2008.

Questo è quanto si legge nel Testo Unico:

È previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Successivamente, il D. lgs 81/08 è stato integrato con il decreto correttivo n. 106/2009 che rimane attualmente la normativa di riferimento per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggiornamento coordinatori sicurezza d.lgs 81 2008

Per i Coordinatori della sicurezza abilitati dopo l’entrata in vigore del d.lgs.n.81/2008, il calcolo del quinquennio decorre dalla data di superamento dell’esame finale del corso da 120 ore.

Questi tecnici devono completare il loro aggiornamento per complessive 40 ore ogni 5 anni dalla data dell’esame finale e valgono le stesse regole indicate al caso precedente.

  • Esame finale 15 giugno 2008: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2013, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2018
  • Esame finale 15 giugno 2010: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2015, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2020
  • Esame finale 15 giugno 2012: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2017, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2022

Aggiornamento coordinatori sicurezza d.lgs.n. 494/96

Per i Coordinatori abilitati prima dell’entrata in vigore del decreto legge 81/2008, il calcolo del quinquennio decorre proprio dalla data di entrata in vigore del d.lgs. Questi tecnici avrebbero dovuto completare il loro primo aggiornamento per complessive 40 ore entro il 15 maggio 2013 e dovranno completare il secondo (sempre di 40 ore) entro il15 maggi 2018, per un totale complessivo di 80 ore.

Mancato aggiornamento obbligatorio coordinatori sicurezza

Il mancato aggiornamento del Coordinatore alle scadenze previste non comporta la perdita del “titolo” acquisito attraverso il corso di abilitazione da 120 ore, ma la temporanea sospensione dalla facoltà di esercitare il ruolo di Coordinatore, sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera.

ll professionista che ha conseguito l’attestato del corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (15 maggio 2008) e che non ha effettuato entro la data del 15 maggio 2013 (scadenza del primo quinquennio), l’aggiornamento previsto dal decreto, NON potrà da tale data ricoprire l’incarico di coordinatore per la progettazione, né quello di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento delle 40 ore previste.

Il coordinatore sicurezza non perde quindi l’abilitazione ma è sospesa la sua capacità di esercitare fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto. Tale sospensione è operativa sino al raggiungimento del numero di ore d’aggiornamento necessarie e dunque sino “alla compensazione del debito” formativo in termini di ore, con la precisazione ridondante che durante il periodo di sospensione per carenza formativa il Tecnico non può assumere (o continuare a gestire) il ruolo di Coordinatore.

Le conseguenze potrebbero essere, in questi termini, significative: il Coordinatore potrebbe avere ripercussioni di carattere penale per false dichiarazioni, per abuso di ruolo, per esercizio abusivo della professione etc. mentre per il committente, vista la “culpa in eligendo e/o in vigilando” sulle capacità professionali evidenziate dall’art.98, potrebbero scattare tutti i provvedimenti previsti dall’art. 90 commi 3,4,5, art. 91, comma 1, art. 92, comma 1 e art. 93, comma 2 del d.lgs. n.81/2008.

Il successivo periodo di 5 anni ripartirà dalla data di avvenuto aggiornamento.

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