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Gare telematiche: cosa dice il nuovo codice appalti

esperti gare appalto consultano bando
Antonio Stasi
29 Novembre 2018

Vediamo cosa dice la normativa gare telematiche di appalto e cosa cambia con l’introduzione del nuovo codice appalti.

Gare telematiche di appalto: quadro di riferimento normativo

Secondo quanto stabilito dal nuovo codice appalti, ecco la nuova normativa gare telematiche di appalto.

Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Tale obbligo deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni.

Una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere.

Il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure”, la cui adozione al momento, non risulta avvenuta. gare telematiche di appalto: cosa cambia

Gare telematiche di appalto: cosa cambia

Vediamo ora cosa cambia con l’introduzione della nuova normativa sulle gare telematiche di appalto.

Gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.

Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione soddisfa pienamente l’adempimento dell’obbligo previsto è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58, dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40.

Inoltre, si ritiene che dal 18 ottobre ci sia esclusivamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.