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Obbligo amministratore condominio: cosa dice la legge?

modello condominio
Antonio Stasi
26 Aprile 2018

Imprescindibile obbligo dell’amministratore di condominio per esercitare l’attività è avere la giusta formazione e frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento. In caso contrario scatta la responsabilità penale dell’amministratore di condominio. Ai sensi dell’articolo 71° bis delle Disposizioni attuative del Codice Civile, come modificato dalla Legge n° 220/2012, si evince infatti che può svolgere l’attività di amministratore chi ha frequentato un corso di formazione e di aggiornamento per amministratore di condominio.

L’articolo indicato, si riferisce sostanzialmente ai requisiti dell’amministratore di condominio, senza i quali non è possibile esercitare l’attività. Infatti, chi continua ad amministrare un Condominio non attenendosi agli obblighi formativi viola una norma.

Sanzioni per mancato aggiornamento

Come sappiamo il nostro Ordinamento Giuridico, prevede per ogni violazione di norma, una sanzione, ovvero una conseguenza negativa direttamente collegata con la condotta illegittima.

Infatti, gli amministratori di condominio che intendono avviarsi o continuare nell’amministrazione di un condominio, non conformandosi agli obblighi di aggiornamento professionale, sono soggetti a una sanzione della nullità, sia per l’atto di nomina (delibera assembleare), che per la successiva attività posta in essere dall’amministratore non aggiornato (conclusione ed esecuzione contratti).

Pertanto, il Condominio non potrà mai deliberare, anche all’unanimità, di nominare un amministratore, non in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale, in deroga a quanto disposto dell’articolo 71 bis, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile.

La carenza del requisito indicato dalla norma più volte citata, potrebbe avere implicazioni più gravi per l’amministratore di condominio professionista, determinando gravi responsabilità per colui il quale esercita l’attività senza requisiti.

Responsabilità penale

In realtà, vi sono alcune fattispecie tipiche di reato, nelle quali potrebbe imbattersi l’amministratore, che, consapevolmente, ritenga e comunichi di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale, quando nella realtà così non è.

Ecco che in questo caso scatta la responsabilità penale per l’amministratore di condominio.

FATTISPECIE TIPICHE DI REATO

Articolo 640 del Codice Penale – Truffa: ”…Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni…”.

Articolo 646 del Codice Penale – Appropriazione indebita: “…Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032…”.

Articolo 485 del Codice Penale – Falsità in scrittura privata: ”…Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni…”.

Ovviamente, con questi esempi, non si vogliono creare inutili allarmismi, ma l’intento è quello inculcare negli amministratori di condominio professionisti  la consapevolezza delle gravi e non sempre prevedibili implicazioni, che, comporta la violazione degli obblighi di aggiornamento professionale.

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