Supplenze personale ATA: anche in questo nuovo anno scolastico le domande riguardanti questa tematica sono molte. Il cambio di governo ha rallentato notevolmente le procedure che concernono i dipendenti scolastici. Ma con settembre ormai agli sgoccioli, cerchiamo di capire qualcosa in più sulle supplenze che interessa il personale ATA.
Supplenze personale ATA III fascia e neodiplomati
Il personale ATA di terza fascia e i neodiplomati, ovvero i candidati che rispondono ai requisiti richiesti dal bando emanato dal Miur con cadenza triennale, hanno accesso alla graduatoria per svolgere incarichi a tempo determinato. Ogni incarico ha durata di un anno, con scadenza 30 giugno o 31 agosto. Quest’anno tuttavia, per ritardi dovuti a tempistiche organizzative, alcuni incarichi sono stati prolungati il tempo necessario per completare le assunzioni dell’anno scolastico 2019/20. Al termine dell’anno di assunzione, vi è lo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione dei posti di lavoro. In poche parole, non può esserci continuità di assunzione del personale amministrativo da un anno all’altro.
Regolamento supplenze personale ATA, le novità dell’a.s. 2019/20
A seguito del confronto tra i sindacati, sono emerse importanti novità per quanto riguarda le supplenze del personale ATA, esplicate nella circolare emanata dal MIUR. Vediamo insieme quelle più rilevanti:
- È possibile rinunciare ad uno “spezzone” a fronte di una supplenza che ricopra fino al 30 giugno o 31 agosto, purché non ci fossero disponibilità di posti interi al momento della convocazione. Il cambio sarà usufruibile solo se non si ha già firmato il contratto;
- È possibile delegare terze parti o l’amministrazione per l’accettazione della nomina;
- A seguito della firma del contratto, sarà possibile fruire sin da subito degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL;
- Il diritto di proroga, previsto per il personale docente, sarà garantito anche al personale ATA;
- Come per l’anno precedente, la priorità di scelta della sede si attiva solo a riguardo posti spettanti;
- Per le riserve Legge 68/99, nei limiti della capienza del contingente provinciale delle riserve, si calcola la quota del 50% solo sui posti interi, ovvero i contratti che scadono il 30 giugno o il 31 agosto;
- In merito alle supplenze brevi, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi al fine di sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a partire dal 30° giorno di assenza;
- Infine è sottolineata l’impossibilità di effettuare nomine a tempo determinato sulla dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co.
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