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Videosorveglianza condomini, sicurezza e privacy

amministratore di condominio indica finestre su modellino di casa
360Forma
1 Giugno 2020

Garantire la sicurezza e la tutela della privacy, all’interno di un condominio, non è sempre così semplice. In molti edifici, per scongiurare furti o azioni che possano danneggiare gli stabili, è richiesta dai condòmini stessi l’installazione di un impianto videosorveglianza condominiale. Ma cosa dice il codice sulla privacy dei sistemi videosorveglianza condomini? E cosa accadrebbe se i proprietari di un appartamento decidessero di installare delle telecamere per proteggere la propria casa? Andiamo a scoprire come rispettare la legge sulla privacy e tutelarsi all’interno del proprio condominio in caso di installazione videosorveglianza in questo nuovo articolo di 360 Forma.

Videosorveglianza condomini, come funziona?

L’istallazione videosorveglianza deve essere effettuata in modo trasparente e nel rispetto delle leggi sulla privacy dei condomini. L’installazione dei sistemi deve essere approvata, inoltre, in assemblea condominiale, con il consenso della maggior parte dei presenti proprietari di almeno metà dei millesimali dello stabile. Ciò è stabilito dalla legge 220/2012, che regolamentarizza le buone norme da applicare all’interno dei condomini, in particolare l’articolo 1122-ter del Codice Civile tratta la questione dell’impianto videosorveglianza condominiale. Due sono le distinzioni fatte dal garante della privacy per quanto riguarda l’installazione videosorveglianza:

  • videosorveglianza condominiale;
  • videosorveglianza privata.

Videosorveglianza condomini e privacy

La videosorveglianza installata dal condominio, dopo l’approvazione in assemblea, viene predisposta negli spazi comuni con appositi cartelli che ne segnalano la presenza. Il Garante della Privacy ha, inoltre, specificato che:

  • Bisogna segnalare, con appositi cartelli, se le telecamere sono collegate con le forze dell’ordine;
  • Per questione di privacy, le registrazioni video potranno essere conservate per un tempo massimo di 24/48 ore, passate le quali dovranno essere cancellate. Diversamente, in esigenze straordinarie, potranno essere archiviate per più tempo, come: uffici chiusi e situati all’interno del condominio, indagini delle forze dell’ordine, casi giudiziari ecc.;
  • I dati potranno essere visionati solo dal personale autorizzato o da chi è responsabile del trattamento dei dati (di norma, lo è l’amministratore di condominio), al fine di garantire la privacy dei condòmini stessi;
  • Le videocamere potranno riprendere solamente le aree di competenza del condominio, escludendo dal raggio di ripresa le attività commerciali vicine, altre abitazioni e così via.

La trasgressione delle indicazioni predisposte dal Garante della Privacy implica la ricezione di sanzioni amministrative o penali e il blocco del materiale acquisito. 

Istallazione videosorveglianza privata

I singoli condòmini possono scegliere di installare un impianto videosorveglianza per la sicurezza del proprio appartamento. Le videocamere, però, dovranno puntare solamente verso la porta della propria abitazione o davanti il proprio garage. Non dovranno, quindi, riprendere il pianerottolo o i garage degli altri condomini. In tal modo, il privato non dovrà sottostare alle regole imposte dal Garante della Privacy. Tali regole sono da applicare, anche, ai sistemi di videocitofono.

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