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Poteri amministratore condominio: obblighi e provvedimenti

amministratore condominio in ufficio
360Forma
14 Novembre 2018

Poteri amministratore condominio: obblighi e provvedimenti

Cosa regola i poteri amministratore condominio e quali provvedimenti può adottare? Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge.

L’art. 1133 c.c. – non innovato dalla riforma del condominio (L. n. 220/2012) – contiene la disciplina dei provvedimenti adottabili dall’amministratore nell’ambito dei propri poteri.

Testualmente è previsto che “…I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137…”.
Sono obbligatori dunque solo i provvedimenti adottati dall’amministratore nell’ambito dei propri poteri.

 

Quali obblighi per amministratore condominiale

Gli obblighi dell’amministratore condominiale sono indicati dall’art. 1129 c.c. mentre le attribuzioni sono indicate dall’art.  1130 c.c., nonchè dall’assemblea, dal regolamento e da varie altre norme.

Il contenuto degli artt. 1129 e 1130 c.c. è stato modificato dalla riforma del condominio suindicata. Dunque, anche se l’art. 1133 c.c. non è stato direttamente riformato; il suo ambito di applicazione cambia per via dell’importante ampliamento operato dalla riforma in riferimento all’ambito di attribuzioni e obblighi dell’amministratore.

Poteri amministratore condominio: provvedimenti e tutela condomini

Attraverso l’esercizio dei poteri l’amministratore condominio prende provvedimenti e tutela i condomini.

Tali provvedimenti sono obbligatori per ciascun condòmino.

Nel caso in cui il condòmino voglia contestare il provvedimento, può passare dall’assemblea (chiedendone la convocazione all’amministratore o convocandola direttamente, ex art. 66 disp. att. e trans. c.c.) e/o (tenuto conto che i due rimedi non sono alternativi, nè il primo è condizione di procedibilità per il secondo, secondo l’interpretazione prevalente) ricorrere all’autorità giudiziaria (ricorrendone le condizioni).

In tale ultimo caso, le modalità di ricorso sono quelle indicate dall’art. 1137 c.c., cioè le stesse che regolano l’impugnazione delle delibere assembleari. In tali casi, è dunque ammesso ricorso all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione, in caso di provvedimenti contrari alla legge o a regolamento; in caso di provvedimenti nulli – che ad es. incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini – (al pari delle delibere assembleari), il ricorso è stato ammesso in ogni tempo (si v. Cass. n. 12851/1991); se il provvedimento è ratificato dall’assemblea, si dovrebbe impugnare (eventualmente) la relativa delibera.

 

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