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Ripartizione spese condominiali appartamenti invenduti, chi paga?

amministratore di condominio indica finestre su modellino di casa
360Forma
23 Dicembre 2019

Nelle realtà condominiali, esistono delle criticità che non è sempre semplice affrontare. Una di queste riguarda le spese condominiali: chi le paga per gli appartamenti invenduti all’interno di un stabile? Questo è un problema che accade soprattutto negli edifici di nuova costruzione, dove non sempre gli appartamenti riescono a essere venduti per tempo e contemporaneamente. Andiamo a scoprire insieme a 360Forma come funziona la ripartizione spese condominiali in caso di appartamenti invenduti.

Ripartizione spese condominiali appartamenti non venduti

Nella gestione del condominio, la figura di riferimento è l’amministratore di condominio ma molti condomini si sono ritrovati ad affrontare questo problema, non spesso chiarito in maniera esaustiva dalla legge vigente. In tal caso, la legge del codice civile che regolamentarizza questa criticità è la 1123. Quest’ultima fa luce su ciò che deve essere fatto per la corretta conservazione e manutenzione degli spazi comuni, chiarendo la gestione delle spese tra i condomini. Le quote da versare, per ogni singolo condomino, sono stabilite in base ai millesimali degli appartamenti posseduti. Questa regola può cambiare solo nel momento in cui, in seguito a una riunione di condominio apposita, si decide di ripartire le spese in parti uguali oppure esentare alcuni soggetti dal pagamento delle stesse, modificando così la ripartizione spese condominiali. Ciò avviene solo se, durante il consiglio, si raggiunge l’unanimità di consensi. Per quanto riguarda, invece, il quesito primario che ci siamo posti a inizio articolo: le spese per gli appartamenti invenduti sono a carico del costruttore, salvo la presenza di clausole diverse sui contratti di vendita. Il costruttore, considerato alla stregua degli altri condomini, ha voce in capitolo durante le assemblee di condominio e sulla gestione delle spese.

Clausola contrattuale appartamenti invenduti

È cosa comune trovare nel regolamento contrattuale, redatto dalla società costruttrice/venditrice degli immobili, una clausola che specifica l’esonero della stessa da qualsiasi incombenza monetaria dovuta alla gestione del condominio. Questa clausola è vincolante e non può essere modificata se non in assemblea. Durante quest’ultima, tutti i condomini devono decidere all’unanimità di modificare la clausola, decidendo di far contribuire alla ripartizione spese condominiali anche il costruttore. Ma ciò difficilmente potrà verificarsi, in quanto il costruttore stesso, essendo anch’egli un condomino, non si accollerebbe mai in maniera consenziente le spese condominiali non pagate fino a quel giorno. Non resta, quindi, che leggere con più attenzione i regolamenti contrattuali, per evitare di trovare brutte sorprese.

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